giovedì 12 dicembre 2013

A proposito del conto corrente del defunto


Come spesso accade in caso di successione, gli eredi possono incontrare difficoltà nello svincolare le somme depositate, presso banche o istituti di credito a nome del defunto.

Inoltre, nei complicati rapporti successori, la non famigliarità con le regole legali, impone che sia il "contraente forte" che costringa verso le proprie regole.

Il contraente forte è spesso in grado di conoscere e quindi dar applicazione alle regole, anche nei confronti di chi si atteggia positivamente nel complicato marasma delle norme che regolano i rapporti tra eredi e defunto.

Vediamo di intendere qualche punto di riflessione:


Quando si apre una successione, gli eredi o anche i semplici chiamati all'eredità, prima di accettare, e proprio per valutare se ed in che modo effettuare l'accettazione, hanno diritto di conoscere quale sia la consistenza patrimoniale del de cuius (la persona della cui eredità si tratta) presso le banche.

Per far questo, non devono far altro che portare presso gli istituti di credito un documento che attesti la loro qualità di eredi del defunto e l'avvenuto decesso, attraverso il certificato di morte.

Gli istituti di credito, potranno così indicare, tutti i rapporti intrattenuti dal de cuius con la stessa (conti correnti, fondi, libretti di risparmi, depositi di somme,titoli, mutui, finanziamenti ecc.).

Cerchiamo di capire cosa succede nel caso del conto corrente, al quale inoltre, potrebbero essere collegati altri prodotti bancari.


Bisogna distinguere innanzitutto, tra conto corrente semplice e conto corrente cointestato.

Nel caso di un conto corrente semplice, alla morte dell’unico intestatario, si produce il blocco del conto e di tutti i rapporti in essere tra la banca e il soggetto deceduto.  Non opereranno nemmeno quindi, le eventuali deleghe che perdono la loro efficacia.

Nel caso, invece, di un conto corrente cointestato, è indispensabile verificare preliminarmente se il conto è stato aperto, da due cointestatari, a firma congiunta oppure a firma disgiunta.

a) Se il conto è a firma congiunta, il cointestatario non può considerarsi come unico titolare e, pertanto, il conto corrente deve sarà bloccato dall’istituto di credito fino all’identificazione certa degli eredi legittimi. Questi ultimi dovranno agire congiuntamente sul conto insieme all’intestatario rimasto in vita.

b) Se invece il conto è a firma disgiunta, ciascuno dei cointestatari potrà liberamente operare sul conto corrente, nel senso che il cointestatario rimasto in vita, ha la facoltà di operare anche sulla quota riferibile al deceduto.

Tuttavia, quanto indicato sub b) non è in realtà un vero e proprio diritto e oltretutto, non è ben visto dalle Banche, che temono di essere coinvolte in problematiche tra i coeredi e il contestatario vivente. Per prassi, quindi, le banche bloccano, perciò, il conto con attività reputata da loro opportuna, anche se non totalmente legittima in punta di diritto.

Infatti, è fondamentale considerare che la banca, è tenuta a pretendere la partecipazione di tutti i partecipanti all'eredità, ovvero, di tutti i cointestatari del conto e di eventuali eredi nel caso in cui un chiamato ne faccia richiesta, anche con semplice lettera raccomandata (questo vuol dire che gli eredi si possono opporre alla facoltà di operare in forma disgiunta nel rapporto di conto corrente). In questo caso, la banca, deve pretendere che ogni richiesta di operazione sul conto, venga disposta con l'accordo di tutti i cointestatari e degli eredi.

Altro discorso riguarda i rapporti interni tra i cointestatari del conto. A proposito si richiama l'art. 1298 codice civile, il quale prevede che i rapporti credito debito, nel conto corrente bancario, siano divisi in parti uguali (per il 50%, nel caso di conto corrente intestato a due persone). E sempre ammessa con ogni mezzo, la prova circa la diversa volontà delle parti.

Rimane quindi aperta la possibilità che, nel caso di conto corrente cointestato, le somme depositate, possano non appartenere tutte ad una persona cointestataria del conto stesso.

Infine, occorre tenere presente che solo le somme di spettanza al defunto cadono in successione. Nell'esempio di conto corrente intestato a due persone, quindi, il 50% delle somme depositate, cadrà in successione mentre il restante 50% resterà nella disponibilità del cointestatario del conto.